Disposizioni Generali

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Dettagli della notizia

PIAO 2024/2026


Nomina del Segretario Comunale quale responsabile in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza


PTPCT 2025_2027


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Avviso di procedura aperta di consultazione ai fini della formulazione di proposte al Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione della Trasparenza 2022-2024 ed il relativo modello per la presentazione delle osservazioni


Avviso PTPC e PTTI 2022

Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione della Trasparenza 2022-2024

MODELLO OSSERVAZIONI P.T.P.C e P.T.T.I 2022


Piano anticorruzione 2021-2023: L. 190/2012 - Aggiornamento piano per la prevenzione della corruzione. Annualità 2021-2023


Piano anticorruzione 2021-2023: L. 190/2012 - Aggiornamento piano per la prevenzione della corruzione. Annualità 2021-2023


Piano anticorruzione 2019-2021: L. 190/2012 - Aggiornamento piano per la prevenzione della corruzione. Annualità 2019-2021


Piano anticorruzione 2018-2020: L. 190/2012 - Aggiornamento piano per la prevenzione della corruzione. Annualità 2018-2020


Piano anticorruzione 2018-2020. Delibera GM n.5 del 09.01.2018. L. 190/2012 - Aggiornamento piano per la prevenzione della corruzione. Annualità 2018-2020


Registro degli accessi primo semestre 2025


Registro degli accessi 2° semestre 2024


Registro degli accessi 1° semestre 2024


DECRETO DEL SINDACO N. 2 DEL 21.04.2015: Individuazione del Segretario Comunale quale responsabile in materia di trasparenza e integrità (D.Lgs. 33/2013).


Registro degli accessi 2018


Delibera G.M. n. 5 del 20/01/2015 Relativa all'aggiornamento del Piano triennale per la trasparenza 2015/2017 e allegati.


Registro degli accessi 2017


Programma triennale per la trasparenza e integrità 2014-2016


Registro degli accessi 2016



L’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Decreto Trasparenza”) e s.m.i., prevede:

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

Che cos’è l’accesso civico?
Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo ed occorre segnalare l’accaduto all’ufficio per i procedimenti disciplinari.

L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla legge 241 del 1990 . Se ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n.33 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità: mentre il diritto di accesso “ordinario” è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.

Come presentare l’istanza: utilizzare l’apposito modulo e inviarlo con le modalità indicate nel modulo stesso.

Responsabile Istanza di Accesso Civico:
Segretario Comunale Tel 0564 616322 E- mail segretario@comune.pitigliano.gr.it

Istanza di accesso civico


Delibera GM n.10 del 04/02/2014 L. 190/2012 di approvazione del Programma triennale per la trasparenza e integrità 2014-2016


DECRETO SINDACALE N. 2 DEL 07.01.2022 Individuazione del Vice Segretario Comunale quale responsabile in materia di prevenzione della corruzione


DECRETO DEL SINDACO N. 2 DEL 07.01.2022: Individuazione del Vice Segretario Comunale quale responsabile in materia di trasparenza e integrità (D.Lgs. 33/2013)


Ultimo aggiornamento: 18 / 02 / 2021

Data:

06/05/2026

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